Una società agricola che intendeva stipulare un atto di costituzione del diritto di superficie per la realizzazione di impianti fotovoltaici si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per conoscere meglio il regime fiscale applicabile e l’amministrazione ha dato risposta con la risoluzione n. 112/E pubblicata lo scorso 28 aprile.
In sostanza: la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni classificati agricoli dai piani urbanistici comunali non comporta, ai fini fiscali, la classificazione dei terreni come aree edificabili e pertanto si pone fuori dal campo di applicazione IVA.
In particolare, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce, al comma 1, che “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”, mentre il comma 3, lett. c), dispone che non sono considerate cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni”.
La questione riguarda la possibilità che la costruzione dell’impianto fotovoltaico possa comportare o meno una variazione della destinazione urbanistica del terreno sul quale viene installato l’impianto.
Ebbene, l’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che “(…) un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
Se il terreno in questione è parte di una zona territoriale omogenea classificata E5, ossia di preminente interesse agricolo, sulla quale il Comune stesso ha previsto la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici, esso si caratterizza per la possibilità di essere utilizzato sia per scopi agricoli, sia per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
Perciò, ai fini fiscali, la costruzione dell’impianto fotovoltaico non comporta l’automatica classificazione del terreno come “area edificabile”, risultando pur sempre fuori dal campo di applicazione IVA.
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